In vigore nuove disposizioni regionali inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali

La Deliberazione di Giunta Regionale n. X/2525 del 17/10/2014 prevede che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 12 bis della L.R. n. 24/06, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali. Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

  • comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
  • verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso il collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale.

Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.

L’inosservanza delle disposizioni regionali comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall’art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06 mentre l'inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal TU Ambiente.

Si rammenta che l’abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita e che la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

Ultimo Aggiornamento

04
Set/23

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