AVD - VOTO ASSISTITO

Richiesta apposizione timbro  AVD su tessera elettorale - Voto Assistito - Elezioni amm.ve ed Europee 08/09 Giugno 2024

A norma dell’art. 55, 2° comma del TU 30.3.1957, n° 361 sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto:

  • I ciechi
  • Gli amputati delle mani
  • Gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di une lettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, 2° comma, modificato dall’art. 1, 1° comma della L. 5.2.2003, n° 17

La citata legge 5 febbraio 2003, n° 17 prevede inoltre che l’annotazione del diritto al voto assistito possa essere preventivamente inserita – su richiesta dell’interessato corredata dalla relativa documentazione – a cura el Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (art. 55, ultimo comma, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n° 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell’Interno, l’ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”. Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”.

Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell’art. 56, comma 1, del T.U. n° 361 e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Il certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore (art. 56, comma 2, del T.U. n° 361)

Pertanto, a norma delle disposizioni introdotte dall’art. 55, l’elettore che si presenti nella sezione per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità ala vigente normativa.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del T.U. n° 361 ed art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8.9.2000, n° 299, scrivendo testualmente: “Accompagnatore ……. (data) ……… (sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare le schede, deve:

  1. Richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
  2. Accertarsi, con apposita interpellanza, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se conosca il suo nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre riportare anche il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’Autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore.

Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato (Sezione Quinta, con sentenza n° 1721/2011) del 14 gennaio – 21 marzo 2011), in un contenzioso relativo alle elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall’elettore, infatti, è funzionale all’esercizio dei poteri spettanti al Presidente di seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti glia accertamenti e le valutazioni, “fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”. Conseguentemente, nell’apposito spazio del verbale destinato all’indicazione del “motivo specifico” per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico.

E’ necessario far pervenire all’ufficio elettorale:

Domanda rivolta al Comune di apposizione del simbolo AVD

  • Certificato medico rilasciato dall’ASL (previa richiesta scritta a questa indirizzata) attestante che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore (art. 56, comma 2, del T.U. n° 361)
  • Fotocopia della carta d’identità del richiedente
  • Tessera elettorale del richiedente

 

Tutta la documentazione presentata porterà l’ufficiale elettorale all’apposizione sulla tessera elettorale del simbolo AVD e sarà conservata integralmente nel fascicolo personale dell’elettore

 

 

 

 

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